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Sez. L, Sentenza n. 15080 del 06/06/2008 (Rv. 603703 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO | Formulazione della relativa istanza - Oltre il termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603703-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO

Nel rito del lavoro, le esigenze di concentrazione e speditezza del processo, le quali si configurano come principio di ordine pubblico, e di tutela della difesa del chiamato, impongono la tempestività della richiesta di chiamata in causa del terzo, la quale deve essere formulata nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., e non può essere sollevata in un momento successivo (nella specie, ad una udienza successiva alla riassunzione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)