Sez. L, Sentenza n. 15080 del 06/06/2008 (Rv. 603703 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO | Formulazione della relativa istanza - Oltre il termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO
Nel rito del lavoro, le esigenze di concentrazione e speditezza del processo, le quali si configurano come principio di ordine pubblico, e di tutela della difesa del chiamato, impongono la tempestività della richiesta di chiamata in causa del terzo, la quale deve essere formulata nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., e non può essere sollevata in un momento successivo (nella specie, ad una udienza successiva alla riassunzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)