Sez. L, Sentenza n. 9800 del 02/10/1998 (Rv. 519357 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO | Formulazione della relativa istanza non nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., ma nella prima udienza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Eccezione di tardività della chiamata formulata in appello dal chiamato, contumace in primo grado - Preclusione - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO
Nel rito del lavoro la tardività dell'istanza di chiamata in causa del terzo, non formulata nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., ma nella prima udienza, deve essere rilevata d'ufficio, onde il giudice d'appello, al quale sia proposta dal chiamato, rimasto contumace in primo grado, la relativa eccezione di irritualità della propria chiamata, non può ritenere preclusa tale eccezione perché non sollevata dalla parte o non rilevata dal giudice nel grado precedente.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)