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Sez. L, Sentenza n. 12660 del 27/11/1992 (Rv. 479729 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Intervento - Chiamata in causa di terzo | Contumacia del chiamato - Rimessione in termini in appello per dedurre per la prima volta l'eccezione di irritualità della chiamata tardivamente disposta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479729-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Intervento - Chiamata in causa di terzo

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 420, penultimo ed ultimo comma, 416, secondo e terzo comma, 437, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 294 dello stesso codice, alla parte che sia stata chiamata in giudizio ad istanza dell'attore ed abbia volontariamente disertato il giudizio di primo grado, rimanendo contumace, non è consentito in appello di essere rimessa in termini per sollevare per la prima volta l'eccezione d'irritualità della propria chiamata, in quanto tardivamente disposta dal pretore (dopo l'ammissione e l'espletamento dei mezzi di prova richiesti dall'attore contro il convenuto), e la conseguente violazione del proprio diritto di difesa, dovendo invece ritenersi la definitiva decadenza della parte stessa in ordine all'eccezione predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)