Sez. 5, Ordinanza n. 21358 del 30/07/2024 (Rv. 671656-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle successioni e donazioni – Il c.d. trust autodichiarato - Trasferimento imponibile - Presupposto - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato - caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee - non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53 Cost.
Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 16/10/1989 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)