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Sez. T, Ordinanza n. 23873 del 22/07/2026 (Rv. 679517-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Vincolo di destinazione ex art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 - Retrocessione dei beni al disponente e scioglimento del vincolo di segregazione - Presupposto di una nuova imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679517-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione, al pari della costituzione del vincolo di destinazione, ex art. 2, comma

47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, di cui rappresenta la vicenda uguale e contraria, è evento neutrale ai fini dell'imposta applicata e non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, sicché rileva soltanto l'attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust.

Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)