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Sez. U, Sentenza n. 8582 del 29/05/2003 (Rv. 563711 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Regolare costituzione del consiglio dell'ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Necessità - Omissione - Denunciabilità con il ricorso al CNF - Partecipazione del "plenum" - Necessità - Esclusione - "Quorum" - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563711-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il procedimento disciplinare davanti al locale consiglio dell'ordine degli avvocati, di natura amministrativa, è rivolto ad una pronuncia di organo collegiale, e quindi esige, quale requisito di validità, la cui mancanza è deducibile con il ricorso al Consiglio nazionale forense, la regolare costituzione di tale organo, con la preventiva convocazione di tutti i suoi componenti, anche se poi non si richiede la partecipazione del "plenum", essendo sufficiente la presenza di un numero almeno pari a quello occorrente come "quorum" per la decisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)