Sez. U, Sentenza n. 864 del 07/12/1999 (Rv. 531896 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Necessità - Omissione - Denunciabilità del vizio per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Sussistenza - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti processuali da parte delle Sezioni Unite - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti nelle forme previste; l'illegale costituzione del collegio disciplinare costituisce un vizio che può essere fatto valere per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, vertendosi in ipotesi di "error in procedendo", possono procedere ad un esame diretto degli atti processuali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)