Sez. 3, Sentenza n. 12598 del 16/10/2001 (Rv. 549664 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Procedura relativa - Ambito di applicazione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ. stabilita per l'ipotesi in cui la parte contro la quale è prodotta la scrittura, nega la propria scrittura o la propria firma, non è applicabile al caso in cui si contesti l'autenticità di un atto che non è attribuito alla parte contro la quale è prodotto, ma alla stessa parte che intende avvalersene; in tale caso è applicabile l'art. 2719 cod. civ., secondo il quale le copie fotografiche, cui sono parificate quelle fotostatiche, hanno lo stesso valore degli originali quando la loro conformità ai medesimi non è espressamente disconosciuta dalla parte, contro la quale sono prodotte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)