Sez. 2, Sentenza n. 17205 del 24/08/2005 (Rv. 583204 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione prevista dall'art. 223 codice della strada - Natura cautelare - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Sospensione della patente prevista dall'art. 218 codice della strada - Sanzione accessoria definitiva - Differenze - Conseguenze - Condizionamento all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223 cod. strada a tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi - sul piano delle finalità e dei presupposti-dalla sospensione della patente stabilita dall'art. 218 quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale o dal prefetto all'esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Ne consegue che l'adozione della misura cautelare non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale né è soggetta ai termini previsti dall'art. 223 citato, essendo sufficiente che non sia emessa a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)