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Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 20/02/1998 (Rv. 512877 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE | Copie di scritture non provenienti dalla parte nei cui confronti le copie stesse sono prodotte - Disconoscimento della conformità - Nel corso dell'intero giudizio di merito - Ammissibilità - Conseguenze - Onere per la parte producente di fornire dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512877-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di copie di atti, l'ipotesi dell'art. 2719 cod. civ., potendo riguardare copie sia di atti pubblici, sia di scritture private, sia di documenti comunque incidenti sul processo, non comporta, per la parte nei cui confronti la copia è prodotta, oneri processuali ed efficacia probatoria maggiori rispetto alla produzione dello stesso originale. Sicché, nel caso di copie di scritture non provenienti dalla parte stessa, il disconoscimento della conformità all'originale, in mancanza di tassativa previsione di termini, si traduce in una contestazione equiparabile ad un'ordinaria eccezione, come tale deducibile nel corso dell'intero giudizio di merito e, quindi, per la prima volta anche in appello, con correlativo onere per la parte producente di fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)