Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 28/04/1971 (Rv. 351400 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL TERZO RESPONSABILE - PROVA DELLE ECCEZIONI - FONDATA SU SCRITTURA PRIVATA FORMATA TRA IL TERZO E L'ASSICURATO - DATA CERTA - APPLICABILITA DELL'ART 2704 COD CIV.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL TERZO RESPONSABILE - PROVA DELLE ECCEZIONI - FONDATA SU SCRITTURA PRIVATA FORMATA TRA IL TERZO E L'ASSICURATO - DATA CERTA - APPLICABILITA DELL'ART 2704 COD CIV.*
Se e vero che il terzo responsabile puo opporre all'assicuratore surrogato tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'assicurato, e altresi vero che per quanto riguarda la prova di tali eccezioni, quando siano relative a rapporti fra l'assicurato e il responsabile, lo assicuratore, essendo soltanto un avente causa a titolo particolare dell'assicurato, ha la posizione di terzo, con la conseguenza che se la prova delle eccezioni risulti da una scrittura privata formata tra l'assicurato e il responsabile, relativa all'Estinzione, avvenuta anteriormente all'Esercizio della surroga dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato, trovano applicazione, a tutela dell'assicuratore stesso, le Disposizioni dell'art 2704 cod civ relative alla data certa nella scrittura privata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)