Sez. 3, Sentenza n. 3263 del 25/10/1972 (Rv. 361073 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL CREDITO - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL TERZO RESPONSABILE - ANTERIORE ESTINZIONE DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PROVA - PARTICOLARE RIGORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL CREDITO - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL TERZO RESPONSABILE - ANTERIORE ESTINZIONE DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PROVA - PARTICOLARE RIGORE.*
Il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennita dovuta e notifica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento. Si attua in tal modo una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito. Ma, l'assicuratore non puo far valere contro il terzo responsabile un diritto di contenuto piu ampio o poziore rispetto a quello che compete al suo dante causa, ed il terzo responsabile puo opporre a lui tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'assicurato. Qualora si tratti di eccezioni relative alla pretesa Estinzione del diritto dell'assicurato, avvenuta anteriormente all'Esercizio della surroga dell'assicuratore, e necessario, peraltro, che la certezza e la computabilita della data della scrittura privata, formata tra l'assicurato ed il responsabile e relativa all'Estinzione, sia dimostrata con il particolare rigore, inteso a tutelare il successore a titolo particolare (assicuratore) previsto dalla norma dell'art 2704 cod civ. (V 1262'72, mass n 357769; 1238'71, mass n 351400; (V 3554'68, mass n 336741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)