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Sez. 3, Sentenza n. 33310 del 14/06/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232195 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Raccolta e trasporto per conto terzi - Effettuata da ambulanti abilitati - Iscrizione all'albo dei gestori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232195-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione del certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per l'esercizio della raccolta di rottami ferrosi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 CORTE COST., Legge 28/03/1991 num. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)