Sez. 3, Sentenza n. 20249 del 07/04/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243627 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante - Necessità dell'autorizzazione - Esclusione - Condizioni - Reato - Insussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 58 com. 7 n. 4 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 428, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)