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Sez. 3, Sentenza n. 39774 del 02/05/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257590 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti non autorizzata - Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante - Necessità di iscrizione nell'albo dei gestori dei rifiuti - Esclusione - Reato - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257590-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante da soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 6 comma primo, lett. d), D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd., dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la condanna di soggetto che, sebbene iscritto all'albo della Camera di Commercio, non risultava in possesso dell'autorizzazione comunale al commercio in forma itinerante, imposta agli ambulanti dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266, Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)