Sez. 5, Sentenza n. 1123 del 02/02/2000 (Rv. 533367 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Decadenza dal diritto al rimborso - Accertamento - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. Per verificare se il contribuente sia incorso in decadenza si dovrà accertare se lo stesso, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. N. 641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995 n. 56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione del ricorso in via amministrativa l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)