Sez. 1, Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 (Rv. 530795 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Natura della domanda - Atto recettizio - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853(convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre n. 641, e rientra nel novero degli atti recettizi, che producono effetto nel momento in cui pervengono al destinatario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)