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Sez. 5, Sentenza n. 3310 del 19/02/2004 (Rv. 570297 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione - Indispensabilità della prova - Portata - Superabilità attraverso il potere istruttorio del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a documento riguardante la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570297-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di giudizio di appello davanti al giudice ordinario, il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell'arte. 345 cod. proc. civ., benché abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile - secondo la nuova formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado "per causa ad essa non imputabile" (Fattispecie relativa a mancata produzione, nel giudizio di primo grado, dei documenti relativi all'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, stabilita a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, in relazione alla quale la Corte ha escluso la giustificatezza della mancata produzione documentale in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)