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Sez. L, Sentenza n. 1774 del 15/03/1986 (Rv. 445094 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445094-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*

Nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio. (V 1769/82, mass n 419622; (V 4943/78, mass n 394671; (V 483/76, mass n 379141; (Conf 6349/79, mass n 403082; (Conf 4381/78, mass n 394054; (Conf 2694/77, mass n 386351).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)