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Sez. 2, Sentenza n. 12299 del 04/12/1997 (Rv. 510703 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Muro di cinta - Estensione al muro di cinta dell'obbligo di osservanza delle distanze legali per le vedute - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510703-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

L'obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo di cui all'art. 907 cod. civ., integrando gli estremi di un divieto assoluto (e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima), va osservato anche quando la erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanza legali previsto per questo manufatto (art. 878 cod. civ.) espressamente limitato a quelle di cui all'art. 873 cod. civ., onde il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino, aperte tanto "iure proprietatis" quanto "iure servitutis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)