Sez. 2, Sentenza n. 699 del 25/01/1983 (Rv. 425441 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - DISPOSTO EX ART. 907 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE AI MURI DI CINTA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - DISPOSTO EX ART. 907 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE AI MURI DI CINTA.*
Il divieto di costruire a distanze inferiore a tre metri da una preesistente veduta, stabilito dall'art. 907 cod. civ., a salvaguardia di tale diritto e non al fine di evitare intercapedini nocive, riguarda anche i muri di cinta, i quali - secondo la espressa previsione di cui all'art. 878 comma primo cod. civ. - sono esentati soltanto dal computo della distanza indicata nell'art. 873 cod. civ. e non anche dall'osservanza delle distanze stabilite a tutela delle vedute, siano quest'ultime esercitate iure proprietatis o iure servitutis. (Conf 56/76, mass n 387686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)