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Sez. 6, Sentenza n. 5569 del 25/02/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210526 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Minaccia - Caratteri - Differenza della concussione.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210526-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

La minaccia di cui all'art. 629 cod. pen. ben può essere anche implicita, ricavabile cioè dall'ingiustizia della richiesta, dalla personalità dell'agente, dalle circostanze ambientali, dalla posizione del soggetto passivo. Il comportamento di induzione di cui all'art. 317 cod. pen. comporta invece convincimento o suggestione (induzione per persuasione) ovvero inganno (induzione per frode); nel primo caso il soggetto passivo soggiace alla posizione di preminenza di pubblico ufficiale, il quale fa, appunto, leva sulla medesima per persuadere il privato alla dazione o alla promessa, al fine di evitare un male peggiore; nel secondo il "metus" si riduce, per effetto dell'inganno, al timore delle conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze artatamente prospettate dal pubblico ufficiale. Ne consegue, in tema di rapporti tra concussione ed estorsione, che il solo comportamento di induzione per inganno, idoneo a realizzare l'elemento materiale per il primo reato, non lo è anche con riguardo al secondo; ogni altro atteggiamento di minaccia, esplicita od implicita, può invece integrare la condotta di entrambe le fattispecie criminose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)