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Sez. 1, Sentenza n. 5483 del 13/01/2010 Cc. (dep. 11/02/2010) Rv. 246117 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246117-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato ad assumere entro quarantacinque giorni; ne consegue che esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)