Sez. 1, Sentenza n. 22881 del 27/06/2006 Cc. (dep. 03/07/2006) Rv. 234291 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione del Tribunale di sorveglianza assunta entro 45 giorni; ne consegue che il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)