Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021 Cc. (dep. 13/09/2021) Rv. 281793 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Revoca di quella provvisoriamente applicata - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Impugnabilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal magistrato di sorveglianza non è, al pari dell'ordinanza concessiva da parte del medesimo, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento delle decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del tribunale di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)