Sez. 6, Sentenza n. 2930 del 23/10/2009 Ud. (dep. 22/01/2010) Rv. 246129 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Adozione di un provvedimento cautelare sulla base della intercettazione di conversazioni in lingua straniera - Conversazioni tradotte simultaneamente e annotate in forma riassuntiva - Mancata traduzione ad opera di un interprete nominato dal giudice - Utilizzabilità - Sussistenza - Presupposti - Indicazione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni, la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni, effettuata nel relativo verbale a norma dell'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., può essere utilizzata, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., anche quando, trattandosi di conversazioni avvenute in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare la piena affidabilità dell'interpretazione, sulla base di ogni elemento utile messo a disposizione dal P.M. ovvero altrimenti acquisito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)