Sez. 5, Sentenza n. 931 del 03/11/1995 Ud. (dep. 30/01/1996) Rv. 203962 - 01
Atti processuali - Traduzioni degli atti - In genere | Conversazioni telefoniche in lingua dialettale - Intercettazione - Trascrizione - Obbligo di traduzione - Esclusione - Fattispecie: trascrizione di conversazioni in dialetto calabrese ad opera di esperti.
Atti processuali - Traduzioni degli atti - In genere
Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143-147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale. (Fattispecie nella quale è stato deciso che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero sorgere dubbi sulla fedeltà della trascrizione delle conversazioni effettuate in dialetto calabrese, dal momento che della stessa erano state incaricate persone esperte di quel dialetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)