Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 23/01/2002 Cc. (dep. 25/02/2002) Rv. 221135 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Adozione di provvedimento cautelare sulla base della intercettazione di conversazioni in lingua straniera tradotte simultaneamente e annotate in forma riassuntiva - Mancata traduzione ad opera di un interprete nominato dal giudice e trascrizione -
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
Le sommarie trascrizioni, effettuate a norma dell'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., delle conversazioni intercettate nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, possono essere utilizzate, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. anche quando, trattandosi di conversazioni svoltesi in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma, di verificare - sulla base di ogni utile elemento messo a disposizioni dal pubblico ministero o altrimenti legittimamente acquisito - la piena affidabilità dell'interpretazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)