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Sez. 5, Sentenza n. 26403 del 30/12/2010 (Rv. 615485 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardo - Interessi anatocistici - Applicabilità - Limiti - Art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, disposizioni regolanti il rimborso delle imposte versate in eccedenza e particolari caratteristiche strutturali del processo tributario - Ostatività all'applicazione dell'anatocismo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615485-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso dei crediti d'imposta, il contribuente può conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 cod. civ. e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)