Sez. 5 - , Sentenza n. 15695 del 23/06/2017 (Rv. 644698 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 - Applicabilità - Limiti temporali.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. n. 233 del 2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 50 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)