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Sez. 5, Sentenza n. 6620 del 23/03/2011 (Rv. 617380 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione di atto tributario - Atto presupposto autonomamente impugnabile - Disapplicazione da parte del giudice - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617380-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il carattere impugnatorio del processo non consente al giudice di disapplicare quegli atti, autonomamente impugnabili, che siano precedenti e presupposti rispetto all'atto contestato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, attraverso l'impugnazione di un avviso di accertamento in materia di INVIM e di imposta di registro, non si potessero contestare vizi riferiti ad un atto di classamento, ritualmente notificato al contribuente e mai impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)