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Sez. 5 - , Sentenza n. 12547 del 08/11/2018 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 276505 - 03

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Elezione del difensore civico - Applicabilità dell'art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276505-03

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

La previsione di cui all'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) è norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 479 cod. pen. e si applica solo nei casi espressamente previsti; pertanto non trova applicazione per le operazioni elettorali relative al difensore civico, il quale non può considerarsi 'organò comunale, trattandosi di autorità di garanzia ovvero di controllore e mediatore tra cittadino e Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)