Sez. 5, Sentenza n. 14342 del 12/03/2014 Cc. (dep. 26/03/2014) Rv. 258968 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Falsa attestazione del pubblico ufficiale che autentichi le firme contenute in una lista di presentazione di candidati - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Esclusione - Reato di cui all'art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960 - Sussistenza.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
La condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all'art. 479 cod. pen. (Fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una violazione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza Corte cost. n. 394 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 1 com. 3, Legge 02/03/2004 num. 61 art. 1 PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)