Sez. 1, Sentenza n. 4638 del 12/04/2000 (Rv. 535604 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Infrazione amministrativa obiettivamente connessa ad un reato - Originaria competenza del giudice penale ad erogare la sanzione - sussistenza - Irrogazione della sanzione da parte dell'Amministrazione - Giudizio di opposizione - Declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione per ritenuta competenza del giudice penale - Ammissibilità - Esclusione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterlo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)