Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 08/05/2015 (Rv. 635285 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Titolo di responsabilità - Qualificazione giuridica data dal giudice di primo grado - Omessa impugnazione incidentale dell'attore vittorioso - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo l'appellato nè formulato contestazioni sul punto nè riproposto le argomentazioni a sostengo della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)