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Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011 (Rv. 619488 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Titolo di responsabilità - Diversa qualificazione giuridica data dal giudice di primo grado - Mancata impugnazione - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619488-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni, l'indicazione nell'atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria. In tale prospettiva, l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile a una diversa fonte, mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha escluso che ricorresse la dedotta violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice di appello, in un giudizio di risarcimento dei danni, aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., così modificando, in assenza di specifiche censure o di appello incidentale condizionato, la qualificazione giuridica in base alla tutela offerta dall'art. 2043 cod. civ., esposta dall'attore a fondamento della sua pretesa ed accolta dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)