Sez. L, Sentenza n. 12374 del 05/12/1997 (Rv. 510753 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Ricevuta a saldo - Qualificazione - Valore di rinunzia o transazione - Condizioni - Interpretazione dell'atto - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La dichiarazione liberatoria contenuta in una quietanza a saldo con la quale il lavoratore dà atto di aver ricevuto una determinata somma e di non aver altro a pretendere deve essere considerata come una rinuncia o transazione allorché venga accertato, mediante interpretazione degli elementi di fatto risultanti dalla stessa dichiarazione, che il lavoratore, essendo consapevole di essere titolare di specifici diritti, determinati o determinabili, abbia inteso scientemente e volontariamente rinunciare ad essi o abbia espresso la volontà di porre fine o di prevenire una lite, già iniziata o che potrebbe sorgere, mediante lo scambio di reciproche concessioni con la controparte; l'interpretazione della dichiarazione liberatoria compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)