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Sez. L, Sentenza n. 879 del 01/02/1988 (Rv. 457264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTE A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - FORMULAZIONE IN TERMINI GENERICI - QUALIFICAZIONE COME RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTE A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - FORMULAZIONE IN TERMINI GENERICI - QUALIFICAZIONE COME RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*

La dichiarazione con la quale il lavoratore dà atto di aver ricevuto una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze e di non avere altro a pretendere, se formulata in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto (che deve essere, a pena di nullità, determinato o determinabile) della rinuncia o transazione, non può essere ricondotta allo schema tipico di tali negozi, salvo che elementi specifici, risultanti dall'interpretazione del documento e dal concorso di altre circostanze desumibili aliunde, consentano al giudice di ritenere che la dichiarazione stessa sia stata resa dal lavoratore con la chiara consapevolezza dell'esistenza di determinati suoi diritti e con l'intento di abdicare ad essi o di transigere. In Mancanza di tali elementi - il cui accertamento, è riservato al giudice del merito e, se adeguatamente motivato, non è censurabile in Sede di legittimità - la cosiddetta "quietanza liberatoria" non può avere efficacia negoziale, risolvendosi in una mera dichiarazione di scienza o di giudizio, che non preclude al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati ancora soddisfatti. (V 1367/86, mass n 444785; (V 3551/85, mass n 442754; (V 2627/85, mass n 440428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)