Sez. L, Sentenza n. 1367 del 04/03/1986 (Rv. 444785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNCIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNCIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
La dichiarazione liberatoria con cui, in occasione di una quietanza a saldo, il lavoratore dà atto di aver ricevuto quanto spettantegli e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza o di opinione, ma può assumere il valore e la portata di una rinuncia quando, per il concorso di ulteriori particolari elementi di interpretazione contenuti in una siffatta dichiarazione e di speciali probanti circostanze desumibili aliunde, risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili, a lui spettanti, e con il cosciente intento di abbandonarli. (Conf 3506/84, mass n 435514; (Conf 4274/80, mass n 408136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)