Sez. 5, Ordinanza n. 997 del 03/07/1973 Cc. (dep. 26/09/1973) Rv. 125030 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - DISPOSITIVO - ERRATO CALCOLO DELLA PENA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - DISPOSITIVO - ERRATO CALCOLO DELLA PENA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La procedura della correzione di errori materiali e applicabile anche alla statuizione della sentenza relativa alla pena, quando quella fissata nel dispositivo costituisca il risultato di un'erronea operazione aritmetica eseguita su dati rilevabili dalla motivazione del provvedimento; cio in quanto la suddetta operazione non comporta una modifica sostanziale dell'atto. (V 114202, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)