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Sez. 2, Sentenza n. 2765 del 27/11/1984 Ud. (dep. 27/03/1985) Rv. 168444 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - PENA DETERMINATA NEL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON LA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168444-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - PENA DETERMINATA NEL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON LA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La procedura di correzione degli errori materiali si riferisce solo agli errori consistenti in una difformità puramente esteriore tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua letterale formulazione e non agli errori che risalgono ad un vizio nel processo logico o volitivo del giudice medesimo. Ne deriva che è nulla la sentenza, qualora, al fine di correggere un asserito errore materiale, venga fissata la pena diversamente da quella stabilita nel dispositivo letto in udienza. In tal caso infatti viene operata non una semplice correzione, ma una vera e propria modificazione essenziale del comando giudiziale. (V mass n 148530; (V mass n 125193; (V mass n 125030; (V mass n 114202; (V mass n 111761; (V mass n 121999; (Conf mass n 140034; (Conf mass n 138902; (Conf mass n 143898, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)