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Sez. 2, Sentenza n. 711 del 12/03/1966 (Rv. 321428 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DISPENSA - FINALITA E DIFFERENZA RISPETTO ALLA DISPENSA DALLA COLLAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321428-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DISPENSA - FINALITA E DIFFERENZA RISPETTO ALLA DISPENSA DALLA COLLAZIONE.*

La dispensa dalla collazione non ha lo scopo di attribuire la liberalita alla disponibile, ma ha la finalita, potenziando la facolta di disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la Determinazione delle quote di eredita si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale. A differenza della imputazione ex se - che e imperniata sul rapporto riserva - disponibile, la collazione prescinde, infatti, dai concetti di legittima e disponibile e, correlativamente, le relative dispense oltre ad avere diversa disciplina, hanno finalita diverse.Dal che consegue che - se la dispensa dalla collazione non implica dispensa dalla imputazione, che deve risultare autonomamente ed espressamente, per cui la dispensa dalla collazione ha luogo anche se il donatario deve imputare la liberalita alla legittima - le due dispense possono, tuttavia, coesistere, con il risultato che il donatario e esonerato dal conferimento e dall'imputazione ex se. In contrario non rileva che lo art. 737 cod.civ. neghi efficacia alla dispensa dalla collazione oltre il limite della disponibile, non significando l'imposizione di tale limite che la dispensa operi l'attribuzione della liberalita alla disponibile, ma soltanto che il donatario e esposto, per l'eccedenza, alla Azione di riduzione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)