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Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 18/02/1987 Ud. (dep. 14/03/1988) Rv. 177854 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - CHIAMATE IN CORREITÀ - PLURIME ED ATTENDIBILI - PROVA DI RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177854-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - CHIAMATE IN CORREITÀ - PLURIME ED ATTENDIBILI - PROVA DI RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - REQUISITI.*

In tema di prova penale, la chiamata di correo costituisce prova di colpevolezza purché sia sottoposta a controllo in ordine alla sua attendibilità intrinseca e sia confermata da un riscontro obiettivo esterno; ma non vi è dubbio che più chiamate in correità, ove siano tutte intrinsecamente attendibili, integrandosi tra loro hanno una Rilevanza probatoria sulla quale il giudice può fondare il giudizio di responsabilità. E la attendibilità intrinseca va accertata sul presupposto della credibilità soggettiva, del disinteresse, della specificità del contenuto, della Mancanza di contraddizioni o assenza di contrasti comunque non superabili con l'ausilio della logica e delle regole di esperienza. (V mass n 153264; (V mass n 176506; (V mass n 176789; (Conf mass n 175842; (Conf mass n 175238; (Conf mass n 175908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)