Sez. 1, Sentenza n. 12003 del 13/07/2012 (Rv. 623449 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Finanziamenti dei soci - Crediti di rimborso - Artt. 2467 e 2497 quinques cod.civ. - Portata - Nuova disciplina di diritto sostanziale - Configurabilità - Effetti retroattivi - Esclusione - Crediti sorti anteriormente al 1° gennaio 2004 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE
Gli artt. 2467 e 2497 quinques cod. civ., nel testo introdotto dalla riforma societaria di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, postergando in casi determinati il credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale, non avente natura interpretativa, né processuale, ed applicabile in sede di liquidazione della società, incidendo in modo diretto sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento; ne consegue che, in mancanza di una diversa disciplina sulla efficacia nel tempo in deroga all'art. 11 disp. prel. cod. civ., le predette norme non si applicano ai crediti dei soci nei confronti della società sorti per effetto di finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2497 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)