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Sez. 2, Sentenza n. 2604 del 28/03/1988 (Rv. 458341 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CONCLUSIONE DELL'AFFARE - IGNORANZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458341-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CONCLUSIONE DELL'AFFARE - IGNORANZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al diritto del mediatore alla provvigione, che soggiace al termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno della conclusione dell'affare, l'ignoranza di tale evento, nella quale versi il mediatore medesimo, determina una mera impossibilità materiale di Esercizio del credito e, pertanto, può assumere rilievo non ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (che collega la decorrenza della prescrizione alla sussistenza della sola possibilità legale di far valere il diritto) ma come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 dello stesso codice, ove la detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell'affare. (V 1445/85, mass n 439472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 8, Cod. Civ. art. 2950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)