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Sez. 3, Ordinanza n. 2030 del 29/01/2010 (Rv. 611453 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Occultamento doloso - Mera omissione di informazione - Distinzione - Rilievo di detta omissione ai fini della sospensione della prescrizione - Condizioni - Fattispecie in tema di mediazione.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611453-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di mediazione, aveva dichiarato prescritto il diritto alla provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso occultamento della conclusione del contratto e non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8, Cod. Civ. art. 2950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)