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Sez. 2, Sentenza n. 1445 del 19/02/1985 (Rv. 439472 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE IL DIRITTO - POSSIBILITÀ LEGALE - DIFFICOLTÀ MATERIALI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISCATTO DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439472-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CONDIZIONI - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE IL DIRITTO - POSSIBILITÀ LEGALE - DIFFICOLTÀ MATERIALI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISCATTO DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI.*

Il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto e così trova limite nelle sole cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali e di fatto o nelle mere circostanze occasionali che ne ostacolino la tutela e meno ancora nella incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, si è ritenuto, in tema di edilizia popolare ed economica, che la mancata comunicazione all'avente diritto del bando contenente l'elenco degli stabili che potevano essere ceduti in proprietà e le altre indicazioni prescritte dall'art. 10 del DPR 19 gennaio 1959 n. 2, non costituiva impedimento al decorso del termine di prescrizione previsto per la presentazione dell'istanza di assegnazione in proprietà dell'alloggio). (Conf 5849/80, mass n 409660; (Conf 4851/80, mass n 408678; (Conf 2406/75, mass n 376277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)