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Sez. 5, Sentenza n. 14522 del 29/07/2004 (Rv. 575103 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - Trattamento di fine rapporto - Tassazione - Aliquota - Determinazione - Criterio.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575103-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, l'art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482) - ai sensi del quale "se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza" -, va interpretato nel senso che, con la locuzione "mensilità della retribuzione annua", il legislatore si sia riferito ad una quota pari ad una mensilità, vale a dire ad un dodicesimo, dell'intera retribuzione globale di fatto percepita nell'anno, non semplicemente ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione. Ne consegue che ogni elemento retributivo aggiuntivo di carattere continuativo (come, nella fattispecie, le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità) deve essere inserito nella base di calcolo ai fini della determinazione dell'aliquota di imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)