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Sez. 5, Sentenza n. 13801 del 27/06/2005 (Rv. 582283 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - Trattamento di fine rapporto - Tassazione - Aliquota - Determinazione - Criterio.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582283-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono da computare la tredicesima mensilità e l'indennità operativa. A tal riguardo, per mensilità della retribuzione annua si deve intendere non la somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso dell'anno, ma il risultato della divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della retribuzione annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette mensilità aggiuntive e dell'indennità operativa.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)