Sez. L, Sentenza n. 512 del 22/01/1988 (Rv. 457027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE - EFFETTI DELLA DISDETTA EX ART. 2112 COD. CIV. - ORIGINARIA EMISSIONE DI DETTA DICHIARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI C.I.G. - IRRILEVANZA - PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON IL CESSIONARIO - ESCLUSIONE - AFFITTO DELL'AZIENDA - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE - EFFETTI DELLA DISDETTA EX ART. 2112 COD. CIV. - ORIGINARIA EMISSIONE DI DETTA DICHIARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI C.I.G. - IRRILEVANZA - PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON IL CESSIONARIO - ESCLUSIONE - AFFITTO DELL'AZIENDA - ESTENSIONE.*
Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (contenente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazioni guadagni, convertito, con modificazioni, con legge 26 maggio 1978 n. 215), la dichiarazione dello stato di crisi aziendale produce gli effetti della disdetta prevista dall'art. 2112 cod. civ. - non rilevando il fatto che in origine la dichiarazione stessa sia stata emessa ai fini del trattamento di C.i.G. - ed esclude la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa dichiarata in crisi in capo al cessionario della relativa azienda; e ciò anche quando questa sia oggetto di affitto, atteso che l'art. 2112 cod. civ. (cui il citato art. 1 fa continuo riferimento) è applicabile, per sua espressa previsione, anche nell'ipotesi di affitto dell'azienda. (V 6861/87, mass n 455056; (V 2187/85, mass n 440066; (V 7070/83, mass n 431689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)